Cassazione:
Il download di materiale coperto da diritto d'autore non costituisce reato se chi scarica non lo fa con scopo di lucro. Lo ha deciso
la Cassazione che ha assolto due studenti torinesi, condannati nei due precedenti gradi di giudizio per aver messo a disposizione su un server del Politecnico di Torino software e video coperti da copyright.
La Cassazione ha messo in luce la distinzione tra fine di lucro e fine di profitto. Come afferma l'avv. Frediani:"Per quanto concerne invece il reato di cui all'art. 171 ter, essendo
che nello stesso è previsto quale elemento costitutivo del reato il
fine di lucro, secondo la Corte di Cassazione è possibile escludere
tale fine nel caso di specie.
Aggiornamento:
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scaricare senza lucro
non è reato - 20 Gennaio 2007
Ne ha parlato ieri Punto Informatico con un articolo dell'avvocato Valentina Frediani e oggi la notizia è apparsa anche sul sito di Repubblica.
Difatti il legislatore, che più
volte è intervenuto nella legge a tutela del diritto d'autore
alternando nei vari reati i fini di lucro a quelli di profitto, ha
messo in risalto la netta distinzione tra i due concetti.
Lo scopo
di lucro è rintracciabile laddove vi sia il perseguimento di un
vantaggio economicamente apprezzabile; lo scopo di profitto include
ogni mero vantaggio morale. In questo caso la messa a
disposizione dei programmi mediante attività di download non configura
alcun lucro (elemento richiesto dal 171 ter) poiché le attività sono
state effettuate gratuitamente".
Che dire? Un po' di luce all'orizzonte dopo la criminalizzazione dei downloaders nostrani introdotta dalla famigerata legge Urbani.
Sarebbe opportuno che si facesse definitivamente chiarezza a livello legislativo: la normativa vigente, oltre che discutibile nei contenuti, sembra pure prestarsi alla libera interpretazione dei giudici. Stavolta è andata bene, le prossime volte chissà ...
La sentenza della Cassazione si riferisce a fatti avvenuti prima che entrasse in vigore la legge Urbani. Quindi sembra sia stata applicata la precedente normativa. Se così fosse c'è poco di cui rallegrarsi.
Chi ne sa di più scriva un commento al post.
http://pulitzer.altervista.org/pivot/entry.php?id=140